Sì ai rimborsi dei passeggeri in caso di sciopero. E’ quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la nuova sentenza del 6 ottobre scorso, che ha chiarito l’ambito di applicazione del regolamento UE 261/2004, che definisce le regole comuni in materia di rimborsi e assistenza ai passeggeri in caso di annullamento del volo, imbarco negato o ritardo prolungato.
Nello specifico, la Corte europea ha escluso la possibilità per la compagnia aerea di appellarsi alla nozione di “circostanze eccezionali” nei casi di sciopero per non risarcire il cliente. Infatti, le cosiddette “circostanze eccezionali” permettono alla società di volo di non indennizzare il passeggero in determinate situazioni.
Cosa prevede la nuova sentenza della Corte di Giustizia europea
Lo sciopero è giustamente un diritto inalienabile dei lavoratori, anche nel settore dei trasporti, ma, dal punto di vista dei passeggeri, reca non pochi disagi agli stessi utenti che hanno la necessità di spostarsi.
Inoltre, sono stati numerosi i viaggiatori che hanno visto cancellarsi il proprio volo per questi motivi e a cui non è stato concesso il rimborso, specialmente nell’ultimo periodo, dove le compagnie hanno dovuto altresì fare i conti con la crisi economica che ne hanno penalizzato i dipendenti.
Tuttavia, c’è una ragione ben precisa per cui la Corte si è espressa in merito. Infatti, come riporta ilSole24Ore, nei mesi scorsi, un passeggero non aveva potuto imbarcarsi perché il personale che lo avrebbe dovuto accogliere a bordo aveva aderito ad uno sciopero, che si sarebbe poi protratto senza preavviso, fino alla cancellazione definitiva del volo.
Perciò, lo stesso cliente aveva inoltrato una richiesta di rimborso di 250 euro, respinta inizialmente dal tribunale locale che aveva classificato lo sciopero come “circostanza eccezionale”. In seguito, i giudici di appello si erano rivolti direttamente alla Corte di Lussemburgo per un chiarimento sulla stessa nozione. Da qui, la sentenza definitiva che stabilisce che lo sciopero non rientra tra le “circostanze eccezionali”, bensì si tratta di “un evento inerente al normale esercizio delle attività del datore di lavoro interessato“.
Perciò, la nuova sentenza della Corte di Giustizia europea fa chiarezza in merito, stabilendo quindi, una volta per tutte, il diritto dei passeggeri ad essere risarciti per i disagi causati da uno sciopero del personale delle compagnie di volo.