La corte di giustizia dell’Unione Europea rivede le applicazioni che regolano i rimborsi per i voli cancellati o rinviati dei passeggeri delle compagnie aeree con sedi fuori dai confini continentali.
Cosa preveda la nuova politica sui risarcimenti adottata dall’UE?
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso un verdetto di notevole rilevanza. I giudici si sono pronunciati a favore della causa avanzata da tre passeggeri contro la United Airlines per ottenere un risarcimento dopo un ritardo di 223 minuti per un volo diretto da San Jose, in California, a Bruxelles.
L’ordinamento legislativo, conosciuto anche come UE261, viene applicato per qualsiasi interruzione causata da un problema tecnico della compagnia aerea, ma non per i ritardi provocati da eventi esterni non riconducibili al vettore. Tra queste circostanze rientrano, ad esempio, i disordini civili generati da una manifestazione politica o le condizioni meteorologiche estreme.
L’applicazione precedente del regolamento garantiva la copertura esclusiva dei voli che partivano e atterravano sul suolo europeo. La sentenza modifica questo parametro e introduce un’estensione per tutte le compagnie aeree che effettuano il tragitto di volo completo per conto dei vettori europei quando decollano o arrivano nel continente. Questa novità comprende anche tutte le connessioni e le coincidenze che compongono una prenotazione singola.
I querelanti si sono rivolti alla corte europea per chiedere il rimborso per colpa di un ritardo prolungato. I passeggeri sono partiti da Bruxelles verso gli Stati Uniti dove li attendeva un volo di collegamento interno rinviato per un notevole lasso di tempo.
I tre viaggiatori avevano prenotato un volo con Lufthansa che prevedeva l’impiego come vettore contraente della United Airlines. Secondo i giudici la compagnia nord americana ha agito per conto della società tedesca come operatore di volo e, per questo, è stata sanzionata col pagamento del risarcimento.
Una novità accolta con entusiasmo dai cittadini europei che non avevano nessuno strumento per richiedere un rimborso alle compagnie aeree extra UE dopo un ritardo o una cancellazione del volo. Il verdetto ha ribaltato la situazione perché ha stabilito che anche i tragitti di collegamento eseguiti da altri vettori rientrano nel campo di applicazione delle leggi europee. L’elemento determinate preso in considerazione dai giudici è stato l’aeroporto di partenza situato in Belgio.
L’UE 261 prevede la richiesta di un rimborso di massimo 700€ per tutti i voli che hanno subito un’interruzione evitabile, un ritardo superiore alle 3 ore, una cancellazione all’ultimo minuto o il divieto di imbarco.